Art. 36 · TRATTAMENTO DI MALATTIA
CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 36

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TRATTAMENTO DI MALATTIA

In vigore dal 7 dic 1960
In caso di malattia non professionale ed infortunio non sul lavoro l'operaio non in prova e non in preavviso, avrà di ritto alla conservazione del posto, ai fini dell'indennità di licenziamento, per un periodo di: 6 mesi per anzianità, ininterrotta fino a 5 anni; 8 mesi per anzianità ininterrotta da 6 a 15 anni; 10 mesi per anzianità ininterrotta oltre i 15 anni. Trascorso tale periodo, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per la persistenza della infermità e delle sue conseguenze, decade per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e l'operaio avrà diritto alla, liquidazione delle indennità previste dal presente contratto per il caso di licenziamento non ai sensi dell'. In caso di malattia l'operaio è obbligato ad avvertire la Direzione dell'azienda entro il giorno successivo a quello in cui si manifesti la malattia stessa salvo caso di forza, maggiore che dovrà essere dimostrato. Il certificato medico attestante la malattia deve essere consegnato o fatto pervenire all'azienda entro tre giorni dall'inizio dell'assenza. Per il trattamento di malattia o di infortunio e per gli altri diritti e doveri dell'operaio durante lo stato di in malattia si richiamano le norme di legge o contrattuali vigenti in materia. L'azienda ha facoltà di accertare lo stato di salute dell'operaio mediante visita da parte del medico di sua fiducia.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-36