Art. 33 · LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 33

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LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

In vigore dal 7 dic 1960
È vietato adibire al lavoro i fanciulli di ambo i sessi, di età minore degli anni 14. È inoltre vietato adibire: a) i minori di di 16 anni al sollevamento dei pesi, al trasporto di pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo; b) le donne minorenni ai lavori di lubrificazione de i motori, alla loro o pulizia, alla loro manutenzioni quando sono in moto ed agli organi di trasmissione; c) i minori degli anni 18 nella manovra e nel traino di vagonetti; d) i minori degli anni 15 se uomini e degli anni 21 se donne ai lavori pericolosi, faticosi od insalubri; e) l'azienda, ove lavorino anche occasionalmente i minori degli anni 17 e le donne, provvederà ad affiggere una tabella riportante limiti di trasporto e sollevamento pesi in riferimento all'età dei lavoratori. Per quanto non previsto dal presente articolo, s'intendono qui richiamate le disposizioni del presente contratto e delle leggi vigenti o che saranno emanate in materia.
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