CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 33
33 / 132LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
In vigore dal 7 dic 1960
È vietato adibire al lavoro i fanciulli di ambo i sessi, di età minore degli anni 14.
È inoltre vietato adibire:
a) i minori di di 16 anni al sollevamento dei pesi, al trasporto di pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo;
b) le donne minorenni ai lavori di lubrificazione de i motori, alla loro o pulizia, alla loro manutenzioni quando sono in moto ed agli organi di trasmissione;
c) i minori degli anni 18 nella manovra e nel traino di vagonetti;
d) i minori degli anni 15 se uomini e degli anni 21 se donne ai lavori pericolosi, faticosi od insalubri;
e) l'azienda, ove lavorino anche occasionalmente i minori degli anni 17 e le donne, provvederà ad affiggere una tabella riportante limiti di trasporto e sollevamento pesi in riferimento all'età dei lavoratori.
Per quanto non previsto dal presente articolo, s'intendono qui richiamate le disposizioni del presente contratto e delle leggi vigenti o che saranno emanate in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-33