Art. 3 · RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 3

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RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA

In vigore dal 7 dic 1960
La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 175 la retribuzione mensile. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 la stessa retribuzione mensile. Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista dai commi 1 e 2 dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-3-3