CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 3
93 / 132RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
In vigore dal 7 dic 1960
La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 175 la retribuzione
mensile.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 la stessa
retribuzione mensile.
Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile
quella prevista dai commi 1 e 2 dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-3-3