CCNL 7 novembre 1958 Parte II›Parte II
Art. 3
63 / 132PERIODO DI PROVA
In vigore dal 7 dic 1960
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione.
Il periodo di prova non può essere superiore ad un mese.
La risoluzione del rapporto può aver luogo ad iniziativa, di ciascuna parte, in qualsiasi momento del periodo di prova, senza preavviso nè indennità.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-3-2