Art. 27 · TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI FESTIVITÀ
CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 27

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TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI FESTIVITÀ

In vigore dal 7 dic 1960
Il trattamento economico spettante agli operai in caso di festività viene regolato come segue: 1) Per le festività di cui al punto b) dell': - qualora non vi sia prestazione d'opera verranno corrisposte 8 ore di normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio; - qualora vi sia prestazione, in aggiunta alla normale retribuzione di cui sopra, al lavoratore dovrà essere corrisposta la retribuzione per le ore lavorate, maggiorata della percentuale per lavoro festivo o per straordinario festivo. 2) Per le festività elencate al punto c) dell': - qualora non vi sia prestazione d'opera sarà corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio; determinata in ragione di 1/6 dell'orario settimanale contrattuale; - in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, oltre alla normale retribuzione di cui sopra, sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la percentuale di maggiorazione per lavoro festivo o straordinario festivo. 3) Festività di Pasqua: Per il giorno di Pasqua, data la particolare caratteristica di tale festività, sarà corrisposta una giornata di intera retribuzione. Il trattamento economico previsto ai comma 1) e 2) verrà praticato anche qualora la festività coincida, con una giornata, domenicale o di riposo compensativo.
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