CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 24
24 / 132POMERIGGIO DEL SABATO
In vigore dal 7 dic 1960
Nei giorni del sabato il lavoro ha termine non oltre le ore 14, salvo le eccezioni più avanti indicate.
Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio del sabato potranno essere recuperate in altri giorni lavorativi, senza far luogo a maggiorazioni di salario.
Rientrano nelle esecuzioni sopra richiamate gli operai contemplati nella esclusioni di cui ai successivi comma A), B) e C).
In tali casi saranno stabiliti per gli operai stessi turni che consentano la disponibilità di almeno 26 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nello diverse stagioni.
A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell'industria.
Operai addetti ad attività per cui si applica, il riposo settimanale per turno, perché a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana, e cioè:
a) attività di cui l' della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e tabella integrativa I-II e III approvate con decreto ministeriale 22 giugno 1935;
b) opifici la cui forza motrice prevalente è prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio, ed esclusivamente per l'uso di questo;
c) mansioni che pur non rientrando in quelle sopraindicate sono con queste ultime connesse in modo che la loro sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioè:
mansioni del personale addetto alle operazioni inerenti allo scarico, carico e spedizione, qualora la sospensione del pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attività dell'azienda:
mansioni dei personale addetto presso le sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali limitatamente alle operazioni di vendita al banco di prodotti di propria fabbricazione;
mansioni del personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
B) Lavoratori addetti a lavorazioni diverse:
a) attività che soddisfino bisogni che si manifestano anche e specialmente il sabato e la domenica mattina, come manutenzione, pulizia e riparazione dell'impianto in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza dell'azienda e degli impianti;
c) attività rivolta, alla raccolta o lavorazione dei materie prime o prodotti soggetti a facile deterioramento;
d) attività che non possono essere sospese, per ragioni tecniche per più di un giorno alla settimana;
e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell'attività dell'aziende;
f) operazioni di vendita al banco, presso le sedi filiali ed agenzie delle azienda industriali interessate, dei prodotti fabbricati dalle stesse;
g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso:
h) lavoratori addetti ad operazioni di ripristino d'impianti, di macchinari e di attrezzature appartenenti all'azienda, danneggiati da cause belliche.
C) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni.
Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a più squadre; personale addetto a stabilimenti che per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
D) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali ed in particolare con riferimento alle limitazioni stagionali di energia elettrica.
Chiarimento a verbale.
È ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche in casi non previsti dalle suddette deroghe ed eccezioni, semprechè si addivenga ad accordo fra le parti tramite le locali organizzazioni sindacali di categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-24