Art. 10 · GRATIFICA NATALIZIA
CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 10

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GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 7 dic 1960
In occasione del Santo Natale, agli operai considerati in servizio nell'azienda, sarà corrisposta una gratifica natalizia nella misura di 200 (duecento) ore della retribuzione globale di fatto. Agli operai che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel ciclo completo - con carattere di prevalenza nel corso di ogni anno solare - la percentuale di maggiorazione media sarà computata nella retribuzione ai fini del calcolo della gratifica natalizia. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel Corso dell'anno, verranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti saranno stati i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-10