Art. 1
In vigore dal 7 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 1959, e relative tabelle, da valere per le aziende produttrici di linoleum, cuoio, rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone amorfo, stipulato tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti Linoleum, Cuoio rigenerato, Pegamoidi, Tele cerate, Elettrodi di carbone amorfo, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Organizzazione Sindacale tra Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti Linoleum, Cuoio rigenerato, Pegamoidi, Tele cerate, Elettrodi di carbone amorfo, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici;
Visto l'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, allegato al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per la quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 1959, da valere per le aziende produttrici di linoleum, cuoio rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone amorfo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamante e allo stesso allegate, dell'accordo aggiuntivo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese del linoleum, cuoio rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1960
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 150. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-rd-1