Art. 8 · ABITI DA LAVORO
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IIIParte III

Art. 8

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ABITI DA LAVORO

In vigore dal 7 dic 1960
Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o vestaglia o camice, ecc).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-8-3