CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II›Parte II
Art. 33
82 / 152INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 7 dic 1960
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte
dell'azienda, non causata da provvedimento disciplinare ai sensi dell' della collegata regolamentazione operaia, al lavoratore compete per l'anzianità maturata successivamente all'assegnazione alla qualifica speciale od ai preesistenti contratti interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) una indennità da computare come segue sulla retribuzione mensile:
a) per ciascuno dei primi due anni i 15/30;
b) per ciascuno degli anni successivi fino al decimo compreso i
20/30;
c) per ciascuno degli anni successivi al decimo i 25/30.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno sono
conteggiate per dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Per il lavoratore che proviene dalla qualifica operaia la
liquidazione dell'indennità di licenziamento afferente all'anzianità di servizio prestato in tale qualifica, computata in giorni secondo le misure previste a norma dell' della collegata regolamentazione operaia e differita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinato dalla presente regolamentazione, è fatta aggiungendola al computo della indennità di licenziamento risultante a norma dei comma precedenti.
Sempre nell'ipotesi della provenienza dalla qualifica operaia e nel caso che l'anzianità di servizio in tale qualifica sia superiore ai diciotto anni, il lavoratore conserva per i primi due anni di appartenenza alla sua qualifica inerente alla presente regolamentazione la misura di indennità di licenziamento massima raggiunta nella qualifica operaia.
La trasformazione dell'indennità di licenziamento dal computo in
giorni, di cui ai due comma precedenti, a quello in trentesimi deve essere fatta moltiplicando il numero dei giorni predetti per il rapporto 30: 25.
La liquidazione della indennità determinata ai sensi dei comma
precedenti o della successiva norma transitoria (per i casi in cui ricorra l'applicazione di questa), deve essere fatta sulla retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazione agli utili e provvigioni (tutti da calcolare nella media percepita, nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio che fosse stato prestato), e un dodicesimo della tredicesima mensilità, anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonché la indennità di contingenza.
Norma transitoria
Per il lavoratore attualmente in servizio, per il quale è ricorso
il diritto alla assegnazione alle ex-categorie speciali, ai sensi dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, è riconosciuta, agli effetti del primo comma dell'articolo, l'anzianità per il servizio prestato nelle mansioni che hanno dato poi diritto alla attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire - come per il Nord - al 1 gennaio 1945.
Per il lavoratore attualmente in servizio che, ai sensi degli
accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e stato passato alle ex-categorie speciali antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione, la misura dell'indennità di licenziamento di cui all' del contratto operai 5 marzo 1941 e aumentata di un giorno per ogni anno di servizio prestato nella mansione che gli ha dato poi diritto al passaggio nelle ex-categorie speciali.
Al lavoratore di cui al comma precedente nei cui confronti all'atto dell'attribuzione della nuova qualifica sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro, ferma restando la liquidazione dell'indennità di licenziamento a suo tempo effettuata, è tuttavia riconosciuta per il periodo di cui al comma precedente una integrazione pari a un giorno per ogni anno di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-33-2