Art. 29 · ASPETTATIVA PER MALATTIA
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IIParte II

Art. 29

78 / 152

ASPETTATIVA PER MALATTIA

In vigore dal 7 dic 1960
Al lavoratore che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni l'azienda può concedere, alla, scadenza del periodo di conservazione del posto di cui al precedente , una aspettativa per malattia, fino a tre mesi, la quale è successivamente prorogabile sino ad un massimo di altri tre mesi nel caso di ulteriori documentate necessità convalescenziarie. L'aspettativa concessa, a norma del comma, precedente non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'indennità nè il diritto alla retribuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-29-2