CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II›Parte II
Art. 28
77 / 152TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
In vigore dal 7 dic 1960
L'assenza per malattia e per infortunio deve essere comunicata
all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza delle comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio,
sia professionali che nomi professionali e semprechè non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza), è dovuto al lavoratore non in prova il seguente trattamento:
1) conservazione dei posto per mesi 6 agli aventi anzianità di
servizio fino a anni;
2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianità di
servizio fino a 10 anni;
3) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianità di
servizio oltre i 10 anni.
Inoltre durante la interruzione del servizio per la cause in
questione, il lavoratore ha, diritto nel primo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi due mesi ed alla metà di essa per i rimanenti quattro successivi mesi; nel secondo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per i primi tre mesi ed alla metà di essa per i successivi sei mesi: nel terzo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi quattro mesi e alla metà di essa per i successivi otto mesi.
Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la
tbe, valgono le norme legislative in vigore.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda,
risolva il rapporto di lavoro, dovrà corrispondere al lavoratore le normali indennità previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà, del
trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex-categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), è considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità.
Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore del
lavoratore si fa rimando alle esistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo.
Il trattamento economico suddetto è assorbito e sostituito lino
alla concorrenza, dal trattamento economico che nelle evenienze in questione compete al lavoratore per disposizione delle leggi assicurative ed assistenziali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-28-2