Art. 8
Accordo aggiuntive per le lavorazioni nociveParte COMUNE

Art. 8

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In vigore dal 7 dic 1960
. - Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia già stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto del presente accordo, le parti o le organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio. Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-aap-8