Art. 9 · CUMULO DI MANSIONI
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici

Art. 9

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CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 6 dic 1960
All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, sarà riconosciuta la categoria corrispondente ala mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-9-2