Art. 7 · LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici

Art. 7

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LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI

In vigore dal 6 dic 1960
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni o le deroghe previste dalla legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-7