Art. 32 · DIMISSIONI
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici

Art. 32

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DIMISSIONI

In vigore dal 6 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le aliquote, sotto indicate della indennità di licenziamento previste dall' del presente contratto. Il 50% quando l'impiegato non abbia superato al l'atto delle dimissioni i cinque annui di servizio. L'intero trattamento, quando l'impiegato all'atto delle dimissioni abbia superato i cinque anni di servizio. L'intero trattamento è pure dovuto ai dimissionari per malattia, infortunio, maternità e matrimonio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-32