Art. 21 · TRASFERTA
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici

Art. 21

80 / 130

TRASFERTA

In vigore dal 6 dic 1960
Al lavoratore in missione per servizio l'azienda è tenuta a corrispondere: a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio, con i normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le 24 ore. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra è dovuta per ogni giornata di missione. Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere rimunerate come straordinario. La indennità di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo riconoscendosi peraltro al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-21