CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici
Art. 16
75 / 130PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 6 dic 1960
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione mensilmente liquidabili.
Nel caso di contestazione su taluni degli elementi della
retribuzione, al lavoratore dovrà essere regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-16