CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici
Art. 14
73 / 130GRATIFICA NATALIZIA
In vigore dal 6 dic 1960
La gratifica natalizia di cui ai vigenti accordi interconfederali
verrà corrisposta in misura ragguagliata ad una mensilità di retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda.
Però il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile
per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
La corresponsione della gratifica natalizia deve normalmente
avvenire alla vigilia di Natale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-14