CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici
Art. 1
90 / 130ASSUNZIONE
In vigore dal 6 dic 1960
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL
22 OTTOBRE 1958 PER GLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA
DEI DIELETTRICI
In Milano, addì 22 ottobre 1958,
tra
la DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NAZIONALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI MATERIALI DIELETTRICI, in persona del proprio Capo Gruppo Dott. Gottardo Brioschi; assistito dai Signori Commendator Ferruccio Rognoni, Dott. Guliano Volterra, Dott. Giovanni Rema, Rag. Giorgio Alzati; con l'intervento del Segretario Generale dell'A.N.I.E. Ingegnere Pietro Bagnoli e del Dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dall'Avv. Renzo Boccardi e dal Dott. Mario Binaghi;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.), rappresentata dai Segretari Nazionali Rag. Egidio Roncagione e Sig. Silvano Verzelli, con partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Gaetano Roversi, Virginio Dozzi, Domenico Damiona, Angelo Mazziali e Angelo Evalmi, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L), rappresentata dai Segretari On. Vittorio Foa e On. Luciano Romagnoli, assistiti dal Dott. Eugenio Giambarda;
L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (FEDERCHIMICI), rappresentata dai Segretario Generale Sig. Giuseppe Regio e dai Segretari Nazionali Signori Egidio Quaglia, Vera Acutis, Mario Zanetta; assistiti dal Signor Giuseppe Ulivi, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Carlo Peveri, Marino Pannocchia, Beretta, Caccia, Cassami, Croci, ecc., e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), in persona del Segretario Confederale Sig.
Dionigi Coppo, assistito dal Dott. Ettore Azais;
l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.), rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Lino Ravecca, l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.), rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Lino Ravecco, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Leo Biggi, Ernesto Cornelli, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori, e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.), rappresentata dai Segretari Nazionali Signori Italo Viglianesi, Raffaele Vanni e Dott. Tullio Repetto.
In Milano, addì 22 ottobre 1958,
tra
la DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NAZIONALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI MATERIALI DIELETTRICI in persona del proprio Capo Gruppo Dott. Gottardo Brioschi; assistito dai Signori Commendator Ferruccio Rognoni, Dott. Giuliano Volterra, Dott.
Giovanni Rema, Rag. Giorgio Alzati; con l'intervento del Segretario Generale dell'A.N.I.E. Ingegnere Pietro Bagnoli e del Dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dall'Avv. Rengo Boccardi e dal Dott. Mario Binaghi;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata per delega del Reggente della Federazione stessa, dal Sig. Bruno Scheggi; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), nella persona del Signor Vertedo Guidi.
è stato stipulato il presente contratto collettivo Nazionali di Lavoro da valere per gli impiegati addetti alla industria dei dielettrici.
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ASSUNZIONE
L'assunzione verrà, comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale devono essere specificate:
1) la data di assunzione;
2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ed in modo sommario, la mansione cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il luogo di lavoro;
6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identità o altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) le tessere per le assicurazioni sociali, in quanto ne sia, già in possesso.
È inoltre facoltà dell'azienda di richiedere all'impiegato la presentazione del certificato penale in data non anteriore ai 3 mesi, nonché i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, semprechè l'impiegato ne sia in possesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-1-2