CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 5
5 / 130CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
In vigore dal 6 dic 1960
L'assegnazione della qualifica ai lavoratori verrà fatta in base alle categorie sotto elencate:
CATEGORIA OPERAI
Specializzati - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di notevole difficoltà, delicatezza o complessità, la cui corretta esecuzione richieda specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Qualificati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità tecnico-pratiche, conseguite con adeguato tirocinio.
Comuni. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacità, ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di classifiche superiori partecipando direttamente alla lavorazione.
Manovali. - Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia e analoghi lavori di fatica, anche se compiuti in reparti di produzione e purchè non partecipino direttamente alla lavorazione.
Per l'assegnazione alle categorie superiori e per la durata del tirocinio si terrà debito conto dell'eventuale appropriata preparazione conseguita in scuole professionali.
CATEGORIE OPERAIE
Prima categoria. - Vi appartengono quelle che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessità che richiedono specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Seconda categoria. - Vi appartengono quelle che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio.
Terza categoria. - Vi appartengono quelle che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri od analoghi lavori, anche se compiuti in reparti di produzione e purchè non partecipino direttamente alle lavorazioni.
Per quanto riguarda gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia valgono le disposizioni di cui all'alleg. A del presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-5