Art. 43 · DANNI E TRATTENUTE PER RISARCIMENTO
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 43

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DANNI E TRATTENUTE PER RISARCIMENTO

In vigore dal 6 dic 1960
I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati all'operaio non appena venuti a conoscenza della ditta. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovrà essere rateizzata in modo da non superare il 10% della retribuzione mensile globale di fatto, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-43