Art. 37 · ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 37

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ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI

In vigore dal 6 dic 1960
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali verrà concessa un'aspettativa, per la durata della carica e fino ad un massimo di due anni, senza decorrenza della retribuzione, ma con decorrenza, dell'anzianità, esclusione fatta agli effetti della, gratifica natalizia e del godimento delle ferie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-37