Art. 35 · TRATTAMENTO DI MALATTIA
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 35

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TRATTAMENTO DI MALATTIA

In vigore dal 6 dic 1960
In caso di malattia non professionale od infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova o non in preavviso avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di: 6 mesi per anzianità ininterrotta fino a 7 anni; 8 mesi per anzianità ininterrotta da 8 a 20 anni; 10 mesi per anzianità ininterrotta oltre i 20 anni. Trascorso tale periodo, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per la persistenza della infermità o delle sue conseguenze, decade per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e l'operaio avrà diritto alla liquidazione delle indennità previste dal presente contratto per il caso di licenziamento non ai sensi dell'. In caso di malattia l'operaio è obbligato ad avvertire la direzione dell'azienda entro il giorno successivo a quello in cui si manifesta la malattia stessa, salvo caso di forza maggiore che dovrà essere dimostrato. Il certificato medico attestante la malattia deve essere consegnato o fatto pervenire all'azienda entro tre giorni dall'inizio della assenza, Per il trattamento di malattia e di infortunio e per gli altri diritti e doveri dell'operaio durante lo stato di malattia si richiamano le norme di legge o contrattuali vigenti in materia. L'azienda ha facoltà di accertare lo stato di salute dell'operaio mediante visita da parte del medico di sua fiducia.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-35