Art. 2 · AMMISSIONE AL LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 2

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AMMISSIONE AL LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI

In vigore dal 6 dic 1960
Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei minori valgono le disposizioni di legge. Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-2