CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 2
2 / 130AMMISSIONE AL LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI
In vigore dal 6 dic 1960
Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei minori valgono le disposizioni di legge.
Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-2