Art. 7 · UFFICIALI MARCONISTI
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo II

Art. 7

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UFFICIALI MARCONISTI

In vigore dal 4 dic 1960
Agli effetti del trattamento di bordo il marconista imbarcato come 1° Marconista, cioè con uno o più marconisti in sottordine, ovvero come Marconista unico, è equiparato a Secondo Ufficiale. Il marconista imbarcato in sottordine è equiparato a Terzo Ufficiale. Per i marconisti che siano direttamente assunti dall'armatore si applicano tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, secondo il grado di equiparazione sopra specificato. Qualora gli Ufficiali Marconisti siano forniti da Società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo, il loro trattamento è regolato dagli appositi Contratti e Regolamenti organici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-7