Art. 55 · GIORNI FESTIVI NEI PORTI
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi

Art. 55

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GIORNI FESTIVI NEI PORTI

In vigore dal 4 dic 1960
Agli arruolati, esclusi il Padrone al comando e il Direttore di macchina, che siano tenuti a prestare la loro opera a bordo della nave in porto o siano tenuti a disposizione dell'armatore per esigenze di servizio in giorno di domenica o di festività nazionale o di altra festività infrasettimanale (escluso il servizio di guardia, per il quale si applicano le norme degli ) spetta il compenso lavoro straordinario per le ore di lavoro effettivamente prestate. Al Padrone al comando e al Direttore di macchina che siano tenuti a prestare la loro opera a bordo della nave in porto o siano tenuti a disposizione dell'armatore per esigenze di servizio in giorno di festività nazionale spetta un importo pari a 1/26 della retribuzione se siano tenuti a prestare la loro opera per l'intera giornata, la metà di detto importo se siano tenuti a prestare la loro opera per non più di mezza giornata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-55