Art. 54 · GIORNI FESTIVI TRASCORSI IN NAVIGAZIONE
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi

Art. 54

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GIORNI FESTIVI TRASCORSI IN NAVIGAZIONE

In vigore dal 4 dic 1960
Durante la navigazione i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi secondo l'orario normale di lavoro. a) Domeniche e festività infrasettimanali (escluse festività nazionali). A tutti gli arruolati, compreso il Padrone al comando e il Direttore di macchina, saranno riconosciuti tanti giorni di franchigia (riposi compensativi) quanti saranno i giorni di domenica e i giorni di festività infrasettimanali trascorsi in navigazione. I riposi compensativi dovranno essere concessi appena possibile, in porto nazionale, in giorni feriali, con facoltà di scendere a terra. Qualora l'arruolato, nei giorni predetti, presti lavoro oltre l'orario normale del turno di navigazione, verrà corrisposto il compenso per lavoro straordinario nelle misure stabilite per il lavoro straordinario in navigazione per le ore eccedenti l'orario normale. Nel caso in cui esigenze di servizio, delle quali sarà giudice il Comandante, non permettessero durante il corso della convenzione di arruolamento la concessione dei riposi compensativi per i giorni festivi trascorsi in navigazione, l'armatore indennizzerà l'arruolato mediante il pagamento di tante giornate di paga, indennità di contingenza, valore convenzionale della panatica di cui all', ed eventuali indennità fisse, quante saranno le giornate di riposo dall'arruolato stesso non fruite. b) Festività nazionali (infrasettimanali). Agli arruolati, esclusi il Padrone al comando e il Direttore di macchina, che si trovino in navigazione in giorno di festività nazionale sarà riconosciuto il compenso lavoro straordinario per le ore di lavoro effettivamente prestate, nelle misure vigenti per il lavoro straordinario festivo in porto, con esclusione del riposo compensativo. Al Padrone al comando e al Direttore di macchina sarà corrisposto un importo pari ad 1/26 della retribuzione mensile se il Padrone al comando o Direttore di macchina, sia tenuto a prestare la propria opera in navigazione per l'intera, giornata; metà di detto importo se il Padrone al comando o Direttore di macchina, sia tenuto a prestare la propria opera per non più di mezza giornata. Sono considerate intere giornate in navigazione quelle in cui sia in funzione il turno di navigazione per più di dodici ore, e mezza giornata in navigazione quelle in cui il turno di navigazione sia in funzione per più di un'ora e non più di dodici ore. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, agli effetti del precedente comma saranno considerati i seguenti elementi della retribuzione: paga, supplemento paga per anzianità, indennità di contingenza e indennità di rappresentanza durante l'imbarco; per i Direttori di macchina anche l'indennità speciale di macchina. La indennità di cui alla presente norma, pari a 1/26 della retribuzione, non può essere sostituita con un giorno di riposo compensativo.
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