CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo V
Art. 31
37 / 76OGGETTI IN CONSEGNA
In vigore dal 4 dic 1960
Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo è tenuto alla restituzione degli oggetti stessi o al pagamento dell'eventuale mancanza o danneggiamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-31