Art. 3 · CONVENZIONE A TEMPO DETERMINATO
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo I

Art. 3

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CONVENZIONE A TEMPO DETERMINATO

In vigore dal 4 dic 1960
La convenzione a tempo determinato ha la durata convenuta all'atto della stipulazione e non può essere stipulata per un periodo di tempo superiore a un anno nè inferiore a sei mesi. Se il termine venga a scadere in corso di viaggio, la convenzione è prorogata fino al porto di ultima destinazione. Se il porto di ultima destinazione è estero, l'arruolato dovrà restare a bordo alle stesse condizioni previste dalla convenzione quando la nave intraprenda un viaggio direttamente per l'Italia. Se invece la nave non intraprendesse il viaggio di ritorno direttamente per l'Italia, l'arruolato avrà facoltà di farsi rimpatriare con le modalità previste nel contratto oppure di accordarsi con il Comandante per un ulteriore servizio. In questo secondo caso l'arruolato avrà diritto ad una indennità pari al 15% della paga base più indennità di contingenza per il primo mese di proroga della convenzione e ad una indennità pari al 25% della paga base più indennità di contingenza per gli eventuali mesi successivi, fino all'arrivo in un porto nazionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-3