CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo I
Art. 2
8 / 76CONVENZIONE A VIAGGIO
In vigore dal 4 dic 1960
La convenzione di arruolamento a viaggio è valida per la durata del viaggio o dei viaggi in essa previsti.
Il contratto a viaggio o per più viaggi non può essere stipulato per durata superiore a un anno; se è stipulato per durata superiore, si considera a tempo indeterminato.
Per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto o porti di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre la eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione.
La convenzione a viaggio si esaurisce dopo la discarica nel porto di arrivo indicato nella convenzione.
Qualora, per concorde volontà dell'armatore e dell'arruolato, il marittimo non venga congedato nel porto di ultima destinazione, la convenzione di arruolamento si intende prorogata per un ulteriore viaggio e così di seguito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-2