Art. 2 · CONVENZIONE A VIAGGIO
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo I

Art. 2

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CONVENZIONE A VIAGGIO

In vigore dal 4 dic 1960
La convenzione di arruolamento a viaggio è valida per la durata del viaggio o dei viaggi in essa previsti. Il contratto a viaggio o per più viaggi non può essere stipulato per durata superiore a un anno; se è stipulato per durata superiore, si considera a tempo indeterminato. Per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto o porti di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre la eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione. La convenzione a viaggio si esaurisce dopo la discarica nel porto di arrivo indicato nella convenzione. Qualora, per concorde volontà dell'armatore e dell'arruolato, il marittimo non venga congedato nel porto di ultima destinazione, la convenzione di arruolamento si intende prorogata per un ulteriore viaggio e così di seguito.
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