Art. 14 · CONTRABBANDI, PACCOTTIGLIE, CLANDESTINI, ECC.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo III

Art. 14

20 / 76

CONTRABBANDI, PACCOTTIGLIE, CLANDESTINI, ECC.

In vigore dal 4 dic 1960
Tutto l'equipaggio, Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, ha il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazioni di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di clandestini. Gli Ufficiali tutti dovranno eseguire prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando. L'armatore ha il diritto di risolvere la convenzione senza indennità di sorta e di essere risarcito dei danni tutti che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nazionali o estere, e particolarmente in conseguenza di contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento di clandestini, nei confronti dei componenti l'equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata vigilanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-14