Art. 9 · ABITI DA LAVORO
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IParte I

Art. 9

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ABITI DA LAVORO

In vigore dal 3 dic 1960
A tutti i lavoratori assunti successivamente alla stipulazione della presente regolamentazione, eccezione fatta per quelli assunti a tempo determinato o per un periodo inferiore ai sei mesi, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio. L'azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa nella misura dell'80% a meno che il lavoratore vi rinunci. Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all'anno a seconda del grado di misura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro. A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla manipolazione di sostanze corrosive o caustiche quali ad esempio acidi, alcali caustici, ecc. oppure i lavoratori il cui vestiario sia soggetto ad usura per contratto o per proiezione di sostanze ad elevata temperatura, come avviene, per esempio, per i saldatori, oppure i lavoratori che siano addetti al carico e scarico a spalla. Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero di ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti. Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od in esposizione alle intemperie dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro. Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto. Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro. Per casi eccezionali di operazioni, particolarmente imbrattanti o deterioranti, effettuate saltuariamente, il ricambio dell'abito da lavoro in occasione di dette operazioni può esser fatto a mezzo di dotazione di reparto. Qualora l'azienda, richieda che taluni lavoratori (ad esempio: uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura. Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso e il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo fra i rappresentanti dei lavoratori e delle aziende.
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