Art. 8 · LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IIParte II

Art. 8

57 / 152

LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI

In vigore dal 3 dic 1960
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-8-2