Art. 5 · CUMULO DI MANSIONI
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IIIParte III

Art. 5

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CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 3 dic 1960
All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, è riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-5-3