CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte III›Parte III
Art. 27
111 / 152SERVIZIO MILITARE
In vigore dal 3 dic 1960
Sia la chiamata che il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di impiego. Però se il richiamato alle armi risolve il rapporto stesso ha diritto a tutte le indennità, competentigli a norma delle vigenti disposizioni, ma come non ricorre l'obbligo del preavviso così non ricorre il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Per l'impiegato non in prova il servizio militare è computato quale anzianità utile agli effetti della presente regolamentazione.
Terminato il servizio militare, l'impiegato deve presentarsi all'azienda nel termine di giorni trenta per riprendere servizio; in difetto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, sarà considerato dimissionario.
In caso di richiamo alle armi a favore dell'impiegato sarà continuato, nella misura dovuta a norma di legge e sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi alla assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia o alle altre forme di previdenza sostitutive od integrative di essa.
Al momento del richiamo alle armi, ove si tratti di richiamo per esigenze militari di carattere eccezionale o di arruolamento volontario, l'azienda è tenuta a corrispondere all'impiegato e per un periodo non inferiore a tre mesi, una indennità mensile ragguagliata alla sua retribuzione di fatto.
Le norme stabilite con il presente articolo si intendono integrate con quelle previste dalle leggi che vigono per i casi di chiamata o di richiamo alle armi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-27-3