Art. 24 · PREMIO DI ANZIANITÀ
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IParte I

Art. 24

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PREMIO DI ANZIANITÀ

In vigore dal 3 dic 1960
Al lavoratore, sia uomo che donna, che ultimerà presso la stessa azienda il decimo o il quindicesimo o il ventesimo anno) di anzianità continuativa, sarà corrisposto una tantum un premio ragguagliato nel primo caso a 125, nel secondo a 125 e nel terzo caso a 150 ore di retribuzione di fatto, indennità di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio. I premi di cui al comma precedente ed alla seguente norma transitoria assorbono, fino a concorrenza dei relativo importo, gli eventuali similari premi già disposti dalle aziende. Norma transitoria all'. Al lavoratore che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia già ultimato, in servizio presso la stessa azienda, il 15° anno di anzianità ma non il 20°, verrà corrisposto sotto la stessa data il secondo premio di anzianità in ore 125 di retribuzione di fatto indennità di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore alla data di applicazione dei contratto stesso. Al lavoratore che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia già ultimato, in servizio presto la stessa azienda, il 20° anno di anzianità ed abbia già fruito del premio di anzianità relativo, verrà corrisposta una tantum sotto la stessa, data una somma pari a 25 ore di retribuzione di fatto, indennità di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore alla data di applicazione del contratto.
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