CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II›Parte II
Art. 16
65 / 152AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 3 dic 1960
Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio, ad una maggiorazione del 5%, da applicarsi sul minimo tabellare e sulla indennità di contingenza, del grado di appartenenza, fino a raggiungere la percentuale massima complessiva del 70%.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
Nel caso di passaggio dal 20 al 1° grado il lavoratore manterrà, in aggiunta al nuovo minimo tabellare ed alla relativa indennità di contingenza, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel grado di provenienza. Tale importo, al fine del raggiungimento della percentuale massima del 70%, sarà tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare del nuovo grado e della corrispondente indennità di contingenza in atto alla data del passaggio di grado.
Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici del 5% o frazione, quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale massima complessiva del 70% del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennità di contingenza. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di grado sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, nè questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Tuttavia gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.
In caso di variazione dei minimi tabellari mensili la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici già maturati verrà applicata sulla somma del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennità di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente con la stessa decorrenza della variazione.
Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità, per quanto concerne la variazione della indennità di contingenza, verrà effettuato al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre e avrà applicazione dal 1 gennaio successivo.
In caso di trasferimento del lavoratore, la percentuale complessiva verrà applicata sul minimo tabellare del grado di appartenenza e sulla corrispondente indennità di contingenza in vigore nel luogo di destinazione.
La frazione di biennio in corso alla data di entrata in vigore del presente contratto sarà utile agli effetti della maturazione dell'aumento biennale.
Norme transitorie
1) Al lavoratore attualmente in servizio, per il quale è ricorso il diritto all'appartenenza alle ex categorie speciali ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) è riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato nelle mansioni che hanno dato diritto all'attribuzione della qualifica. predetta, fino a risalire al 1 gennaio 1937.
La norma di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi in cui l'azienda, come effetto del passaggio a tale qualifica, abbia proceduto ala risoluzione del rapporto di lavoro ed alla liquidazione della indennità di licenziamento.
Per quanto riguarda gli aumenti periodici di anzianità maturati antecedentemente al 14 giugno 1952, si richiamano gli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954.
2) Gli aumenti periodici di anzianità maturati antecedentemente al 14 giugno 1952 vengono fissati con decorrenza dal 1 ottobre 1958, nelle seguenti misure globali, comprendenti le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate:
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso di eventuali passaggi di grado (antecedenti al 14 giugno 1952) le predette misure globali vanno riferite al grado cui apparteneva il lavoratore alla data di maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianità.
Le misure globali di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al 1 giugno 1954.
3) Alla data di entrata in vigore del presente contratto le aziende assegneranno ai singoli lavoratori le quote, di cui alla precedente norma transitoria n. 2, loro spettanti e ricalcoleranno gli aumenti periodici di anzianità maturati successivamente al 1 giugno 1952, in base al comma 5° dell', sui minimi tabellari di cui alle tabelle allegate e sull'indennità di contingenza valevole al 31 dicembre 1957.
La somma di quanto sopra verrà tradotta nella corrispondente percentuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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