CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV›Parte IV
Art. 11
136 / 152In vigore dal 3 dic 1960
Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli o per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi, idonei e sufficienti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-11-4