Art. 9 · CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale

Art. 9

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CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI

In vigore dal 2 dic 1960
Il lavoratore chiamato a coprire cariche pubbliche o sindacali ha diritto alla conservazione del posto per la durata normale della carica. Le parti raccomandano alle aziende di conservargli anche la decorrenza della anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-9