CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale
Art. 9
9 / 160CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
In vigore dal 2 dic 1960
Il lavoratore chiamato a coprire cariche pubbliche o sindacali ha diritto alla conservazione del posto per la durata normale della carica. Le parti raccomandano alle aziende di conservargli anche la decorrenza della anzianità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-9