Art. 5 · MENSILITÀ NATALIZIA
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti

Art. 5

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MENSILITÀ NATALIZIA

In vigore dal 2 dic 1960
In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposta una mensilità di retribuzione globale di fatto - intendendosi per tale la paga mensile di fatto, la indennità di contingenza e gli eventuali terzi elementi e simili - la quale farà parte della retribuzione agli effetti del computo della indennità di anzianità. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della mensilità natalizia, per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nella azienda. La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-5-4