CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale
Art. 5
5 / 160INTERPRETAZIONE
In vigore dal 2 dic 1960
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-5