CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti
Art. 4
91 / 160PAGA MENSILE E GARANZIA DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 2 dic 1960
La paga mensile di fatto è costituita:
a) dalla paga mensile minima contrattuale;
b) dagli aumenti periodici di anzianità;
c) dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito.
In caso di sospensione di lavoro o di riduzioni della durata dell'orario di lavoro, l'azienda garantirà la normale retribuzione mensile.
Per i periodi di intervento della Cassa Integrazione Guadagni la ditta corrisponderà la differenza tra la integrazione stessa e la retribuzione mensile predetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-4-4