Art. 4 · PAGA MENSILE E GARANZIA DELLA RETRIBUZIONE
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti

Art. 4

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PAGA MENSILE E GARANZIA DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 2 dic 1960
La paga mensile di fatto è costituita: a) dalla paga mensile minima contrattuale; b) dagli aumenti periodici di anzianità; c) dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito. In caso di sospensione di lavoro o di riduzioni della durata dell'orario di lavoro, l'azienda garantirà la normale retribuzione mensile. Per i periodi di intervento della Cassa Integrazione Guadagni la ditta corrisponderà la differenza tra la integrazione stessa e la retribuzione mensile predetta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-4-4