Art. 30 · ZONA MALARICA
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I

Art. 30

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ZONA MALARICA

In vigore dal 2 dic 1960
L'operaio in zona malarica ha diritto ad una particolare indennità la cui misura deve essere concordata dalle Organizzazioni territoriali competenti. Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con il concorso delle autorità sanitarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-30