CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I
Art. 20
32 / 160MALATTIA ED INFORTUNIO
In vigore dal 2 dic 1960
All'operaio ammalato non in prova sarà conservato il posto, con decorrenza dell'anzianità agli effetti del computo delle ferie, della gratifica natalizia e della indennità di anzianità, nonché agli effetti del pagamento delle festività elencate nella prima parte dell', per:
- mesi 6 nel caso di anzianità nella stessa azienda fino a 5 anni compiuti;
- mesi 8 in caso di anzianità nella stessa azienda da 5 a 15 anni compiuti;
- mesi 10 da 15 anni in poi.
In caso di ripetizione della medesima malattia dopo non più di due mesi dalla guarigione della prima, la successiva conservazione del posto avverrà rispettivamente per 3, per 4 o per 5 mesi a seconda dell'anzianità dell'operaio come sopra precisato, e pertanto il periodo complessivo di conservazione del posto sarà di:
- mesi 9 (6 + 3) per anzianità fino a 5 anni compiuti;
- mesi 12 (8 + 4) per anzianità da 5 a 15 anni compiuti;
- mesi 15 (10 + 5) per anzianità da 15 anni in poi.
All'operaio infortunato nell'azienda saranno conservati il posto e l'anzianità per gli effetti sopra specificati al primo comma, fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.
In tal caso, ove per postumi invalidanti l'operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
In caso di prolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare, e l'operaio chiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi comunque all'operaio il diritto all'indennità di anzianità maturata ed alla indennità sostitutiva del preavviso.
L'assenza deve essere comunicata alla ditta nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, e il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro tre giorni dall'inizio dell'assenza stessa.
L'operaio ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie nè in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto.
Per i lavoratori tubercolotici assistiti in regime assicurativo si osservano le disposizioni della legge 28 febbraio 1953, n. 86;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-20