Art. 10 · TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie

Art. 10

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TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

In vigore dal 2 dic 1960
L'assenza per malattia dovrà essere comunicata entro due giorni salvo i casi di giustificato impedimento ed entro tre giorni dovrà essere fatto pervenire alla azienda il relativo certificato medico. In caso di prescrizione di cure idrotermali, l'intermedio fruirà del trattamento di cui ai presente articolo, ove le cure stesse siano in rapporto ad infermità comportante l'astensione dal lavoro. L'azienda avrà facoltà, di far controllare la malattia dell'intermedio da un medico di sua fiducia. In caso di malattia, l'intermedio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per: - mesi 6 per l'anzianità maturata presso l'azienda nella categoria fino a 10 anni compiuti: - mesi 10 per anzianità maturata presso l'azienda nella categoria oltre i 10 anni. Nel primo caso l'intermedio ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per i primi due mesi e della metà per altri due mesi; del secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per i primi tre mesi e della metà per altri tre mesi. Qualora, la prosecuzione della malattia altre i termini suddetti non consenta all'intermedio di riprendere servizio, l'intermedio stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità. Ove invece l'azienda proceda al licenziamento dello intermedio gli corrisponderà l'indennità di anzianità ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso. In caso di infortunio sul lavoro od in missione, l'intermedio fruirà, dell'identico trattamento previsto per il caso di malattia, di cui sopra, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti di anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che ls stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l'intermedio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo, nel limite del possibile, a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa. L'intermedio ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie nè in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto. Il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dalla azienda con deduzione delle somme che l'intermedio ha diritto di riscuotere da parte degli istituti assicuratori oppure per atti di previdenza della azienda.
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