Art. 1 · ASSUNZIONE
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti

Art. 1

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ASSUNZIONE

In vigore dal 2 dic 1960
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione; 2) la località alla quale è destinato; 3) la qualifica del lavoratore; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova; 5) il trattamento economico iniziale; 6) l'eventuale prefissione di termini. Nella lettera di assunzione verrà fatto riferimento al presente contratto nazionale.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-1-4