Art. 41 · INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria

Art. 41

41 / 49

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 30 nov 1960
Intervenendo la morte dell'operaio durante il rapporto di lavoro tutte le indennità che gli sarebbero normalmente spettate, in caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, i ratei maturati dalle ferie annuali e della gratifica natalizia e di eventuali altre spettanze, saranno versate al coniuge, ai figli od ai parenti secondo le vigenti norme di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-41