Art. 24 · SERVIZIO MILITARE
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria

Art. 24

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SERVIZIO MILITARE

In vigore dal 30 nov 1960
L'interruzione del rapporto di lavoro per adempiere agli obblighi di leva, è disciplinata dal D. L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, che considera il rapporto stesso come "sospeso" e riconosce al lavoratore il diritto alla conservazione del posto. Agli effetti dell'indennità di anzianità di cui all' il periodo di cui sopra entra nel computo del servizio prestato, semprechè l'operaio, ripreso il posto nella azienda, a servizio militare compiuto, non si dimetta avanti che siano scaduti sei mesi dal rientro in servizio. Il richiamo alle armi, non risolve il rapporto di lavoro. Oltre alla conservazione del posto, l'operaio avrà diritto alle provvidenze che risulteranno in atto al momento del richiamo. Sia in caso di chiamata alle armi per il servizio di leva, che di richiamo, l'operaio che intenda riassumere il suo posto, dovrà presentarsi alla Direzione della Azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio stesso. L'operaio che, salvo casi di comprovato impedimento, non si metta a disposizione dell'azienda entro detto termine, potrà essere considerato dimissionario e come tale liquidato.
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