Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 22
22 / 49TRATTAMENTO NEI CASI DI MALATTIA OD INFORTUNIO
In vigore dal 30 nov 1960
Ferme restando le norme di legge e contrattuali in vigore in materia di malattia ed infortunio, si conviene che all'operaio - non in prova - che debba lasciare il lavoro per infortunio o malattia, sarà conservato il posto:
a) per un periodo di mesi 6 se non abbia raggiunto nell'azienda un'anzianità di 5 anni compiuti;
b) per un periodo di mesi 8 ove l'anzianità predetta sia superiore ai 5 anni compiuti.
Trascorsi i termini anzidetti ove L'Azienda proceda al licenziamento dovrà corrispondere al lavoratore il trattamento previsto per i licenziamenti, compresa la indennità sostitutiva del preavviso. Se l'operaio trascorsi i termini massimi indicati più sopra, non possa, riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o delle conseguenze di essa, esso potrà risolvere il rapporto di lavoro conservando il diritto all'indennità di anzianità, quale gli sarebbe spettata in caso di licenziamento, escluso invece il preavviso.
Mancando tanto il licenziamento quanto le dimissioni, il rapporto si intenderà sospeso.
I periodi di assenza per la malattia od infortunio e gli eventuali periodi di sospensioni indicati più sopra si computano agli effetti dell'anzianità.
L'operaio che al termine del periodo di malattia o di infortunio non si ripresenti al lavoro, entro i 5 giorni dal termine stesso, sarà considerato dimissionario salvo giustificato motivo di impedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-22